|
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici |
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il d. lgs 111/95 (di attuazione della Dir. 90/314/CE) dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal D. Lgs. 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica Prestige Italia SRL via di Portonaccio 41/b 00159 Roma
- Autorizzazione amministrativa N°8656 del 17/12/2004 in conformità di quanto disposto dalla Legge Regionale n.10 del 27.10.2000.
- Polizza assicurativa responsabilità civile N°065/45174951 della UNIPOL Assicurazione in conformità con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs 111/95. Il presente catalogo è valido per il periodo 01/04/2012 - 31/03/2013
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative.
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data diInizio validità del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%
Le quote non subiranno variazioni per oscillazione del cambio al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore l’adeguamento verrà applicato per intero.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2°e 3°comma dell’articolo 8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4°comma qualora fosse egli ad annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1°comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Sono esclusi dal calcolo i giorni festivi)
-da 59 a 30 gg 10% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
-da 29 a 20 gg 25% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
-da 19 a 10 gg 50% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
-da 9 a 3 gg 75% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
Nessun rimborso dopo tale termine.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzazione non sarà quindi responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n°2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, se non è stato possibile porre rimedio in loco al reclamo, - pena di decadenza - altresì denunciare quanto lamentato mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.I dettagli relativi ai premi assicurativi e alle condizioni generali di polizza sono riportate nella pagina relativa.
18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95).
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 41°comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere
QUOTA gestione pratica
Adulti 50,00 euro
Bambini 0/2 anni gratuiti
Bambini 2/12 anni 25,00 euro
Non è comprensiva della Polizza Sanitaria ed Annullamento
Le quote d’iscrizione non sono mai rimborsabili
Cambio applicato: 1 euro = 105 Yen 1 euro = 1,30 USD
Organizzazione tecnica: PRESTIGE ITALIA Srl
|
|
|
ASSICURAZIONE
Mod. PSOE
Prestige Italia srl, in collaborazione con Mondial Assistance Italia S.p.A., compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di PRESTIGE ITALIA SRL. Per le garanzie “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio”, le condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, le condizioni sono tutte qui riportate.
Validità, Decorrenza e Durata delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di iscrizione e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio e terminano al completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista.
GARANZIE INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
In caso di necessità Mondial Assistance provvede, mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a fornire le seguenti prestazioni:
consulenza medica
rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo, e con eventuale accompagnamento medico/infermieristico
rientro della salma
rientro di un familiare assicurato
spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni
rientro dei figli minori di 15 anni
rimborso spese di cura fino a € 5.200,00 estero € 1.000,00 Italia (con la deduzione della franchigia pari a € 25,00)
spese supplementari di soggiorno
rientro al domicilio dell’assicurato convalescente
rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino alla concorrenza di € 800,00
invio medicinali urgenti
invio messaggi urgenti
rimborso spese telefoniche, fino a € 100,00
interprete a disposizione, fino a € 500,00
anticipo cauzione all’estero, fino a € 2.500,00
anticipo denaro, fino a € 2.500,00
protezione documenti
BAGAGLIO
Mondial Assistance indennizzerà l’Assicurato fino a E 500,00 (a primo rischio assoluto) dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo e incendio del bagaglio personale comprese, nel capitale assicurato, le spese di prima necessità a seguito di ritardata consegna del bagaglio, fino a E 100,00.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre le penali di annullamento (escluse le quote di iscrizione) dovute per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio, se il viaggio o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari, e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di assicurati minorenni.
1.3 Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, nonché del suo coniuge o del convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.4 Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell’Assicurato.
1.5 Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato.
1.6 Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell’Assicurato o sua nuova assunzione.
1.7 Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di
raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di
residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza o di incidente al mezzo di trasporto utilizzato per
raggiungere il luogo di partenza.
1.8 Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio e alla stipulazione della polizza.
1.9 Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.
1.10 Furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.
In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli assicurati vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell’eventuale baby-sitter, purché espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione.
Art 2 Limitazione
In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al 10% dell’importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di € 50,00.
Art. 3 Esclusioni
3.1 Dall’assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell’art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute ad abuso di alcoolici. E’ escluso lo stato di gravidanza.
3.2 Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6.
3.3 Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1,1.2 e 1.3 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.4 Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 4 Interruzione Viaggio
In caso di:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance, alla voce “Rientro/Rimpatrio sanitario”
oppure
b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance alla voce “Rientro anticipato”
Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità:
per il caso previsto al punto “a” il rimborso viene riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato,
per il caso previsto al punto “b” il rimborso viene riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente
Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del viaggio e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Al verificarsi di un sinistro l’Assicurato deve:
per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24
per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Liquidazione Danni Via Ampère, 30 20131 Milano specificando in ogni caso il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, sottoscrivendo l’assicurazione, l’Assicurato/Contraente libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 L’Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 Riduzione delle somme assicurate
Dopo ogni sinistro, la somma assicurata per ogni singola garanzia si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile, senza corrispondente restituzione di premio.
Art . 4 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria.
DATI INDISPENSABILI ALL’INTERVENTO
E’ assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente:
il tipo di assistenza richiesto
il numero di polizza
l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
CONSULENZA MEDICA/RIENTRO SANITARIO
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale o alla clinica in cui si trova il malato/ infortunato.
SPESE DI CURA
a) spese ospedaliere e/o chirurgiche: contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, per richiedere la necessaria autorizzazione;
b) spese sostenute per visite mediche e/o acquisto medicinali: conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Liquidazione Danni Via Ampère, 30 20131 Milano gli originali delle spese di cura sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia di Viaggi dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni, a Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Liquidazione Danni Via Ampère, 30 20131 Milano, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall’agenzia di viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17.3.95, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia dell’estratto conto di prenotazione e copia dell’estratto conto delle penali dovute per l’annullamento emessi dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).
In caso di interruzione del soggiorno per motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata entro 5 giorni dal rientro, per iscritto, a Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Liquidazione Danni Via Ampère, 30 20131 Milano.
Tabella Premi Individuali da aggiungere al costo del Viaggio
Costo viaggio per persona Premio per persona (comprensivo di Imposte)
Fino a € 250,00 € 5,00
Fino a € 800,00 € 11,00
Fino a € 1.300,00 € 21,00
Fino a € 2.000,00 € 32,00
Fino a € 3.000,00 € 47,00
Fino a € 4.000,00 € 52,00
Fino a € 5.000,00 € 60,00
Fino a € 7.000,00 € 84,00 Fino a € 10.000,00 € 120,00
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri
vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 20131 Milano
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.
Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Qualità
Via Ampère, 30 20131 Milano (Italia) Fax +39 02 26 624 008 e-mail: quality@mondial-assistance.it
|
|
|
|
|
|
|
|